FAQ

Con la ricapitolazione che segue (FAQ) si vuol rispondere al maggior numero possibile di domande concernenti l’esame federale di professione – di seguito denominato esame – per il personale di locomotiva. Pur essendo pensate in primo luogo per i macchinisti e le macchiniste, si rivolge in primo luogo ai macchinisti e alle macchiniste, ma anche alle persone dei settori dirigenziali e del personale.

Se non si trova risposta alle domande nelle FAQ, per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria d’esame.

L’importante in breve

DomandaRisposta
L’esame è obbligatorio per il personale di locomotiva?No, l’esame è svolto su base volontaria. Per quanto riguarda l’abilitazione, fanno stato come finora le disposizioni sovrane dell’Ufficio federale dei trasporti UFT.
Qual è il contenuto dell’esame federale di professione per macchinisti e macchiniste?L’esame federale di professione per macchinisti e macchiniste corrisponde al principio per cui «un esame federale verifica le tipiche competenze operative della professione». Esso pone al centro l’esperienza professionale e la capacità di riflessione. La conoscenza derivata dall’esperienza e la conoscenza implicita* sono rese visibili e misurabili.

Gli strumenti stabiliti dal modello d’esame costituiscono la base per il rapporto di riflessione, ossia la parte scritta dell’esame stesso. I lavori scritti sono elaborati in modo autonomo prima dell’esame orale. Tutti i documenti elaborati (retrospettiva, griglia delle competenze e accertamento delle proprie attitudini) sono trasmessi come allegati al rapporto di riflessione.

Gli esperti d’esame valutano i lavori scritti e li adottano, fra l’altro, come base per il successivo colloquio professionale (esame orale).

* Il termine conoscenza tacita o implicita (dall’inglese tacit knowledge) significa, semplificando molto: «saper fare, senza poter dire come». Qualcuno «sa come funziona», ma la sua conoscenza è implicitamente contenuta nel suo saper fare, gli mancano le parole per descriverlo o spiegarlo verbalmente ad altri. (Fonte: Wikipedia)

Che cosa è una retrospettiva?La retrospettiva serve per riflettere in modo strutturato sulle conoscenze personali derivanti da un evento. Ulteriori indicazioni sulla retrospettiva sono contenute nelle direttive e pure nella guida per l’esame.
Che cosa sono le griglie delle competenze?Le griglie delle competenze servono per considerare le proprie competenze personali e per compiere un’autovalutazione. Vengono rilevati i propri punti forti e deboli nel corrispondente campo di competenze operative. Per ogni campo di competenze operative viene allestita una griglia delle competenze.

Nella direttiva e nella guida per l’esame sono disponibili altre informazioni.

Che cosa è l’accertamento delle proprie attitudini ?Con l’accertamento delle proprie attitudini si rilevano il proprio atteggiamento e la motivazione personale. Questa è poi oggetto di una valutazione, in base alla quale si procede alla riflessione sui propri atteggiamenti/valori.

Nella direttiva e nella guida per l’esame sono disponibili altre informazioni.

Quanto costa l’esame e quando si tiene?Per lo svolgimento dell’esame si deve versare una corrispondente tassa. L’ammontare della tassa viene indicato con la pubblicazione dell’esame (comunicazione delle date). La tassa dell’esame è attualmente di CHF 1’200.‒.
Devo pagare di tasca mia la tassa d’esame?Di principio i costi per l’esame sono a carico dei partecipanti. A volte i datori di lavoro vi contribuiscono rimborsando una parte della tassa.
Perché le tasse d’esame non sono pagate dalla Confederazione?La Confederazione sovvenziona con una partecipazione del 60% i costi degli esami federali di professione. Significa che per i partecipanti le tasse d’esame sono meno care del loro costo effettivo.
In quale lingua si tiene l’esame? L’esame si volge nelle lingue ufficiali, ossia tedesco, francese e italiano. Nella misura del possibile gli esami si tengono in date diverse.
Con la digitalizzazione e l’automazione in atto, è ancora necessario un esame federale di professione?Senz’altro. Dalla sua nascita, la professione di macchinista ha subito una costante evoluzione. L’esame federale di professione tiene conto dei sempre nuovi contenuti derivanti dai cambiamenti del profilo professionale.
In che modo l’esame professionale federale è ancorato al sistema formativo svizzero?Con un APF è possibile svolgere una formazione postdiploma in una delle scuole specializzate superiori (SSS). Vi è inoltre la possibilità di accedere a diversi esami professionali superiori (Dipl. fed.).
Esiste in parte anche la possibilità di essere ammessi ad una Scuola universitaria professionale (SUP) o di svolgere un Certificate of Advanced Studies CAS.

A confronto, l’esame di capacità UFT non è integrato nel sistema formativo ed è quindi irrilevante per il sistema della formazione.

Chi conosce i documenti cui ho lavorato durante l’esame?La commissione d’esame e gli esperti tratteranno la documentazione preparata con la massima riservatezza.

Condizioni di ammissione all’esame federale di professione

DomandaRisposta
Quali sono le condizioni di ammissione e dove sono fissate?Per poter svolgere l’esame è necessario avere concluso un apprendistato con un attestato federale di capacità (AFC) o un attestato di maturità, come pure almeno due anni di esperienza professionale quale macchinista secondo il profilo professionale stabilito nel regolamento d’esame. Chi dispone di un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un diploma equivalente ha bisogno di minimo quattro anni di esperienza professionale.

Le condizioni d’ammissione sono spiegate nei particolari alle cifre 3.2 «Iscrizione» e 3.3 «Ammissione» del regolamento d’esame e alla cifra 2 «Procedura amministrativa» delle direttive.

Come si calcola il periodo, se lavoro a tempo parziale?L’esperienza professionale necessaria secondo la figura professionale è definita per il lavoro a tempo pieno. In caso di lavoro a tempo parziale aumenta quindi a livello percentuale la pratica professionale necessaria.

Esempio di calcolo per partecipanti che hanno bisogno di due anni di pratica professionale: 24 mesi al 100% = 2400%. Lavorando al 50%, devono poter essere dimostrati complessivamente quattro anni di pratica professionale secondo il profilo professionale, ossia 48 mesi al 50% = 2400%.

In che cosa consiste la differenza fra un apprendistato e un esame federale di professione?L’apprendistato si conclude con un attestato federale di capacità AFC, si colloca nella formazione di base e dunque al livello secondario II del sistema educativo. L’esame federale di professione presuppone la conclusione di un apprendistato, ossia il conseguimento di un AFC oppure un attestato di maturità. Esso si colloca nella formazione professionale superiore e dunque al livello terziario.
Posso essere ammesso senza un apprendistato (AFC) o un attestato di maturità?In casi eccezionali può essere accordata l’ammissione all’esame se esiste un’equivalenza di attuali diplomi e di attività professionali. Può essere il caso, ad esempio, con gli attestati e i diplomi esteri.
Chi decide in merito all’ammissione?La commissione d’esame decide in merito all’ammissione all’esame come pure sulla consegna degli attestati professionali federali.
I diplomi esteri sono presi in considerazione per l’ammissione all’esame finale? In caso di qualifiche straniere, al momento dell’iscrizione per l’esame deve essere disponibile un certificato di equivalenza della SEFRI o dell’autorità competente in modo da poter essere preso in considerazione.

Per i macchinisti e le macchiniste

DomandaRisposta
A quali macchinisti e macchiniste è rivolto l’esame federale di professione?L’esame federale di professione si rivolge a macchinisti e macchiniste delle categorie B / B100 / B80 secondo l’Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF). Essi sono attivi principalmente di loro responsabilità nel «servizio di linea» e adempiono il profilo professionale descritto nel regolamento d’esame.
Che cosa ottengo svolgendo l’esame federale di professione?I macchinisti e le macchiniste delle categorie B / B100 / B80 secondo OVF, attivi primariamente sotto la propria responsabilità nel «servizio di linea», assolvono oggi una formazione specialistica presso un’impresa di trasporto ferroviario (ITF) e la concludono con un esame di capacità dell’Ufficio federale dei trasporti UFT. Si tratta di un’abilitazione sovrana di polizia (paragonabile alla licenza di condurre nel traffico stradale), che tuttavia non costituisce un titolo di studio riconosciuto nell’ambito del sistema educativo.
Con l’esame federale è ora possibile integrare la professione nel sistema educativo svizzero e in questo modo ottenere un titolo di studio riconosciuto a livello federale in una formazione professionale superiore.
Quali vantaggi ricavo dall’esame federale di professione?Lo svolgimento dell’esame federale di professione comporta in particolare i vantaggi seguenti:
• Qualificazione riconosciuta della professione (ancorata nel sistema educativo) e accesso a molteplici offerte di formazione continua.
• Attestato federale di capacità con validità illimitata, utile soprattutto in caso di inabilità alla guida per motivi di salute.
• Promozione della capacità di riflessione del personale di locomotiva, con un vantaggio in termini di sicurezza e di qualità per TUTTI (clienti, ITF e personale di locomotiva).
• Misura contro la carenza di personale specializzato.
• Approccio positivo verso l’attuale e futuro cambiamento.
• Aumento dell’idoneità al mercato del lavoro del personale di locomotiva.
Quali formazioni continue potrò seguire in seguito?Con un attestato professionale federale (APF), macchinisti e macchiniste possono svolgere una formazione postdiploma in una delle scuole specializzate superiori (SSS) e hanno accesso a diversi esami di professione superiori (Dipl. fed). Esiste in parte anche la possibilità di essere ammessi a una scuola universitaria professionale (SUP) o di conseguire un Certificate of Advanced Studies CAS.
Posso continuare a svolgere la mia professione anche se non supero l’esame federale di professione?Sì. Per quanto riguarda l’abilitazione, fanno stato come finora le disposizioni sovrane dell’Ufficio federale dei trasporti UFT.
L’esame può essere ripetuto?Chi non ha superato l’esame può ripeterlo al massimo due volte.
Dove si svolge l’esame federale di professione?L’esame ha luogo in sedi centrali con buone possibilità di collegamento.

Chi sono i periti d’esame?I periti sono scelti dalla commissione d’esame. La commissione d’esame è responsabile per la formazione di base e continua dei periti. I periti per l’esame federale di professione non sono subordinati all’UFT ma alla commissione d’esame.
In che modo posso prepararmi all’esame?Chi vanta una solida esperienza professionale e riflette criticamente sul proprio agire professionale, soddisfa i presupposti essenziali per assolvere l’esame federale di professione. Nelle direttive sono definiti i requisiti per l’esame. La guida agli esami descrive lo svolgimento dell’esame. Un corso di preparazione non è obbligatorio, ma può essere un’utile aggiunta alla preparazione.
Prima dell’esame devo seguire un corso di preparazione o formazioni di altro genere?No, il regolamento d’esame disciplina solo l’esame, non la formazione. Nel caso dell’esame federale di professione per macchinisti e macchiniste si tratta di un cosiddetto esame classico e non di un esame modulare. Significa che non devono essere svolti precedenti moduli d’esame. Un corso di preparazione non è obbligatorio, ma può essere un’utile aggiunta alla preparazione.
Nel caso venga proposto un corso di preparazione, quanto costa e chi lo paga?Offerenti privati di eventuali corsi di preparazione pubblicano i costi del corso. I costi per un simile corso sono a carico dei singoli partecipanti. La Confederazione sostiene lo svolgimento di corsi di preparazione e rimborsa ai partecipanti una parte dei costi.

Ulteriori informazioni vengono date dagli offerenti dei corsi.

Chi decide dopo l’esame in merito al rilascio dell’attestato professionale federale?La commissione d’esame decide in merito all’ammissione all’esame come pure sul rilascio degli attestati professionali federali.
Quanto tempo occorre prevedere per lo svolgimento di tutte le parti d’esame (senza eventuali corsi di preparazione)?Il tempo necessario corrisponde in totale a circa 45-60 ore, benché può variare molto da persona a persona.

Per i superiori e i responsabili del settore Risorse umane

DomandaRisposta
Vi sono oneri per l’azienda se una collaboratrice o un collaboratore desidera assolvere l’esame federale di professione?L’ammissione all’esame implica la presentazione di vari attestati che all’occorrenza possono costituire un certo impegno amministrativo per l’ITF datrice di lavoro. Ulteriori oneri di tipo amministrativo potrebbero aggiungersi qualora l’esame godesse di un sostegno del datore di lavoro, ad esempio sotto forma di un contributo finanziario.
Quali attestati devono essere presentati?Gli attestati necessari sono menzionati alle cifre 3.2 «Iscrizione» e 3.3 «Ammissione» del regolamento d’esame come pure alla cifra 2 «Procedura amministrativa» delle direttive.

Prima del primo esame, sul sito web www.vhbl-afsm.ch sarà attivato un promemoria per l’iscrizione e l’ammissione.

Il superamento dell’esame e il rilascio dell’attestato professionale federale devono essere registrati?L’Ufficio federale di statistica registra regolarmente i titoli di studio più elevati conseguiti dai dipendenti. È tuttavia utile procedere a un rilevamento proattivo, anche per assicurare l’acquisizione interna di nuove leve.
Quali obblighi incombono ai datori di lavoro?L’esame è svolto su base volontaria. Per tale ragione non vi sono obblighi specifici per i datori di lavoro. Riguardo all’abilitazione, fanno stato come finora le disposizioni sovrane dell’Ufficio federale dei trasporti UFT.

Le collaboratrici e i collaboratori interessati a svolgere l’esame vanno per quanto possibile aiutati nei loro sforzi. Allo stesso modo, l’associazione sostenitrice AFSM-VHBL vede di buon occhio che, in seno al settore, venga appoggiato e promosso attivamente l’impegno del personale in favore dell’organizzazione degli esami.